SCADENZARIO ELEZIONI COMITES 2021
INDIZIONE 3 settembre 2026
DATA ELEZIONI 3 dicembre 2026
Scadenze dal 3 settembre 2026
Operazioni degli uffici consolari / CEC / rappresentanti di lista / elettori
| DATE E SCADENZE | ADEMPIMENTI | NORMATIVA |
| 4 settembre 2026 | INDIZIONE DELLE ELEZIONI CON DECRETO DEL CAPO DELL’UFFICIO CONSOLARE | artt.5–comma1e 15–comma1–2 L.286/2003; art.13–comma2– 3-4–5DPR 395/2003 |
| 4 settembre 2026 | CAMPAGNA INFORMATIVA ISTITUZIONALE (affissione albo consolare decreto consolare di indizione; circolari informative, uso di ogni altro mezzo di informazione). | art.15 – comma 2 L.286/2003 |
| ENTRO 14 settembre 2026 (10° giorno successivo all’indizione) | Il MINISTERO DELL’INTERNO trasmette al MAECI, per l’inoltro agli Uffici consolari, l’elenco degli aventi diritto al voto con l’indicazione dell’eventuale assenza del requisito della residenza da 6 mesi nella circoscrizione consolare. | art. 13 DPR 395/2003 |
| ENTRO 14 settembre 2026 (10° giorno successivo all’indizione) |
Il Capo dell’Ufficio consolare richiede alle Associazioni di emigrati che operano nella circoscrizione da almeno 5 anni un elenco di propri rappresentanti per la loro inclusione nel COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE. | art. 16 – comma 4 L.286/2003; art.15 – comma 1 DPR 395/2003 |
| Dal 19 settembre 2026 (a decorrere da 15° giorno successivo all’indizione) | Ai fini della formazione delle liste dei candidati, l’Ufficio consolare, su richiesta e in base agli atti in suo possesso, rilascia (nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta) certificati anche collettivi attestanti l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della propria circoscrizione consolare. | art.14 comma 8 DPR 395/2003 |
| Da 24 settembre 2026 al 4 ottobre 2026 (dal 20° al 30° giorno successivo all’indizione) | PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI ALL’UFFICIO ELETTORALE. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori per le collettività fino a 50.000 cittadini italiani e da 200 per quelle superiori a 50.000. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri da eleggere e comunque non superiori a 16 per i COMITES composti da 12 membri e non superiori a 22 per i COMITES composti da 18 membri. |
art.15 – comma 3 e art.16 – comma 1 L.286/2003; art.14 – comma 4 DPR 395/2003 |
| Ogni lista è corredata da: – dichiarazione di accettazione candidatura – designazione di 1 rappresentante effettivo e 1 supplente per COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE Il Presidente dell’Ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati. L’Ufficio consolare provvede all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori. | ||
| ENTRO il 6 ottobre (32° giorno successivo all’indizione) | Comunicazione da parte delle Associazioni all’Ufficio consolare dell’elenco dei nominativi dei designati a far parte del CEC. | art. 16 comma 4 L. 286/2003; art.15 comma 1 DPR 395/2003 |
| ENTRO il 9 ottobre 2026 (35° giorno successivo all’indizione) | COSTITUZIONE DEL COMITATO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE con decreto del Capo dell’Ufficio consolare. Il CEC è presieduto dal Capo dell’Ufficio consolare o da un suo rappresentante ed è composto: – dai rappresentanti designati dai presentatori delle liste; – dai rappresentanti delle associazioni di emigrati (nonpiùdi6perle circoscrizioni fino a 100.000 residenti e non più di 12 per le altre). | art.16 – comma 2 L.286/2003; art.15 – comma 2 DPR 395/2003 |
I candidati non possono far parte del CEC.
| A seguire | Il presidente dell’ufficio elettorale trasmette al CEC non appena costituito gli atti di presentazione delle liste. | art. 14, comma 5, DPR 395/2003 |
| ENTRO il 14 ottobre 2026 (40° giorno successivo all’indizione) | Il CEC verifica e ammette le liste dei candidati. | art. 16 DPR 395/2003 |
| 4 novembre 2026 (30° giorno antecedente le votazioni) |
OPZIONE INVERSA – Ultimo giorno per la ricezione, da parte degli Uffici consolari, delle domande degli elettori per l’iscrizione nell’elenco degli elettori. | Art. 1, comma 2-bis, DL n. 67/2012 |
| NON OLTRE il 14 novembre 2026 (20 gg. prima della data delle votazioni) | L’Ufficio consolare invia agli elettori il plico contenente: – il certificato elettorale; – la scheda elettorale; – la busta bianca per l’inserimento della scheda; – la busta preaffrancata con l’indirizzo dell’Ufficio consolare; – un foglio informativo con le modalità di voto; – il testo della Legge. Il plico viene inviato utilizzando il sistema postale più affidabile, con ricevuta anche collettiva dell’invio. |
art.17 – comma 3 L.286/2003; art. 17- comma 4 DPR 395/2003 |
| ENTRO il 19 novembre 2026 (15° giorno precedente le votazioni) | I presentatori delle liste ammesse consegnano al CEC: – un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatori; |
art. 21 – comma 1 DPR 395/2003 |
| – la designazione, per ogni seggio istituito, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente. | ||
| DAL 20 novembre 2026 (a decorrere dal 14° giorno precedente la data delle votazioni) | Gli elettori che non hanno ricevuto al proprio domicilio il plico possono fare richiesta di un DUPLICATO presentandosi personalmente all’Ufficio consolare. Il rilascio è annotato su apposito registro tenuto dall’Ufficio consolare. | art.17-comma5L. 286/2003 |
| ENTRO il 24 novembre 2026(almeno 10 giorni prima della data delle elezioni) | Il CEC costituisce le sezioni (1 ogni 5000 elettori) e NOMINA i presidenti e gli scrutatori (4 per ogni sezione). Il segretario è scelto dal Presidente della sezione prima dell’insediamento. Compongono inoltre la sezione i rappresentanti di lista. | art.19comma1-2e 3 L.286/2003; art. 21 DPR 395/2003 |
| ENTRO il 24 novembre 2026 (non oltre il 10° giorno precedente la data delle votazioni) | L’elettore spedisce all’Ufficio consolare di riferimento la busta preaffrancata contenente la scheda elettorale votata. Il termine non è perentorio ma semplicemente indicativo in modo da consentire il rispetto della data | art. 17 – comma 6 L.286/2003 |
| ENTRO le ORE 24 del 4 dicembre 2026 | VOTAZIONI. ORE 24 del 3 dicembre 2021- Termine ultimo di arrivo all’Ufficio consolare delle buste preaffrancate | art. 17 comma 7 L.286/2003; art. 22 DPR 395/2003; |
da ritenere valide ai fini dello scrutinio.
| 5 dicembre 2026 (giorno successivo alle votazioni) | Nell’ora stabilita dal CEC, si insediano i seggi elettorali e successivamente danno corso alle operazioni di scrutinio. | artt. 22, 23 e 24 DPR 395/2003 |
| A seguire | ENTRO 48 ore dal ricevimento da parte dei singoli seggi dei plichi contenenti il materiale relativo allo scrutinio, il CEC procede all’esame e all’assegnazione dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Procede quindi alla ripartizione dei seggi. |
art.20 e 21 L.286/2003; artt.25 e 26 DPR 395/2003 |
| A seguire | Il CEC procede alla proclamazione degli eletti ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali. L’Ufficio consolare dà comunicazione dei risultati mediante affissione all’albo consolare, con circolari informative ecc. | art. 22 L.286/2003; art. 27 DPR 395/2003 |
| ENTRO il 24 dicembre 2026 (non oltre il 20° giorno dalla data delle votazioni) |
Su convocazione (come indicato nel decreto di indizione delle elezioni) del Capo dell’Ufficio consolare ha luogo la prima seduta del nuovo COMITES. | art.29–comma1e 2 DPR 395/2003 |
• La tabella è basata sulla data dell’elezioni prevista per il 04/12/2026. Qualora la data fossi alterata si dovrà aggiornare la tabella.
Prepare by: W. A. Petruzziello